Statuto

TITOLO I – NATURA, SCOPI E FINALITÀ

ART.1) Costituzione

È costituita l’Associazione sportiva denominata “Associazione Sportiva Dilettantistica P.G.S. SMILE“, Ente associativo ai sensi dell’art. 5 del D.Lgs. 4 Dicembre 1997 n.460 e nel rispetto degli artt. 36 e segg. del Codice Civile.

ART.2) Scopi dell’ Associazione

L'”Associazione Sportiva Dilettantistica P.G.S. SMILE” è associazione libera e apolitica, senza fine di lucro, costituita con la specifica finalità di promuovere e diffondere, nell’ambito territoriale della regione Emilia Romagna, lo sviluppo e la diffusione della pratica delle discipline sportive a livello dilettantistico e delle attività ricreative a questa connesse, creando nel contempo una struttura, anche logistica, atta a consentire, a quanti vi aderiscono, un processo di maturazione e apprendimento atletico – sportivo rapido ed equilibrato.

Attraverso l’esperienza del gioco e dello sport l’Associazione vuole far vivere momenti di educazione, di maturazione e di impegno in una visione della vita ispirata alla concezione evangelica dell’uomo e della realtà.

Nel contesto del suo progetto l'”Associazione Sportiva Dilettantistica P.G.S. SMILE” si impegna alla promozione nel volontariato nel servizio educativo e sportivo; riconoscendone la validità nella formazione della persona e come scelta di risposta ai bisogni emergenti nel territorio; curandone la professionalità, lo stile educativo dell’animazione, la spiritualità giovanile come motivazione e la sintonia con il sistema educativo di Don Bosco.

Intende egualmente coinvolgere, per il loro ruolo di collaborazione educativa, i genitori dei minori tesserati.

Ogni carica ricoperta ed ogni incarico svolto da eletti è a titolo gratuito, con il rimborso delle spese sostenute.

Essa, solo nei confronti dei propri associati e senza finalità speculative, si propone:

  1. la promozione dello sport, sia a livello agonistico che a livello formativo ed amatoriale per sviluppare il senso morale ed il valore umano e della pratica formativa sportiva;
  2. l’organizzazione e la gestione di corsi per attività motoria;
  3. l’organizzazione e la gestione di corsi di formazione sportiva e quant’altro ritenuto utile per il raggiungimento dei fini istituzionali ed in esecuzione delle volontà espresse dall’Assemblea degli associati;
  4. la gestione tecnica ed amministrativa, in via strettamente strumentale e non principale, di Impianti ed attività ricreative, sportive, formative e culturali in favore dei propri associati per lo svolgimento delle varie pratiche sportive.

L’attività sportiva, anche e soprattutto quella finalizzata alla partecipazione a Campionati, viene esplicitata in ciascuna delle varie specialità fra quelle prescelte dal Consiglio Direttivo.

L’Associazione può istituire periodici incontri di studio delle tecniche motorie e di approfondimento delle modalità di preparazione atletica, organizzare manifestazioni sportive, corsi e seminari a contenuto didattico – divulgativo destinati ai soli propri associati.

Scopo dell’Associazione è quello di fornire collegamenti per la conoscenza e l’interscambio di informazioni e di esperienze tra coloro che si occupano di sport.

Essa può stabilire contatti, a livello nazionale e internazionale, con Istituti od Organizzazioni operanti in ordine e scopi analoghi.

L’Associazione riconosce e valorizza altresì nella propria struttura il ruolo degli Enti promotori CNOS (Centro Nazionale Opere Salesiane) e CIOFS (Centro Italiano Opere Femminili Salesiane), che nominano propri delegati/e locali con il compito di garantire l’orientamento dell’Associazione all’interno del Progetto Educativo Pastorale Salesiano e di assicurare il collegamento tra l’Associazione e gli Enti promotori.

Nelle Associazioni locali non costituite presso le istituzioni dei Salesiani e delle Figlie di Maria Ausiliatrice, le funzioni di cui al precedente comma sono effettuate da uno o più membri dei rispettivi consigli, d’intesa tra il Presidente dell’Associazione interessata e i Presidenti degli Enti Promotori o loro rappresentanti. Gli Enti Promotori provvederanno a designare propri candidati per le elezioni degli organi sociali a tutti i livelli.

Sono espressamente escluse dallo scopo associativo, finalità politiche e lucrative.

ART.3) Attività Associative

Per il raggiungimento dei propri scopi l’Associazione potrà:

  1. possedere e/o gestire impianti sportivi e strutture ricreative in genere solo ed esclusivamente finalizzate al raggiungimento dei propri fini istituzionali;
  2. stipulare accordi con altre associazioni e/o terzi in genere;
  3. richiedere tutti i contributi e sussidi a favore e previsti per la promozione e lo svolgimento delle varie attività sportive;
  4. organizzare spettacoli di carattere sportivo ed occasionalmente di altro genere, ovvero raccolte di fondi occasionali al fine di reperire risorse finanziarie finalizzate solo ed esclusivamente al raggiungimento dell’oggetto sociale;
  5. accettare, in via meramente strumentale e non principale, sponsorizzazioni e liberalità di terzi;
  6. partecipare a campionati nell’ambito dell’attività promossa dagli Enti preposti in genere;
  7. organizzare e partecipare con i propri associati a tornei, campi estivi ed invernali, centri di formazione sportivi.

L’Associazione potrà dare la sua collaborazione ed adesione ad altri Enti, società ed associazioni sportive, nonchè organismi vari, con finalità analoghe alla propria, per lo sviluppo di iniziative che siano in linea con le finalità istituzionali. Essa dovrà tuttavia mantenere sempre la più completa indipendenza nei confronti degli organi di governo, delle aziende pubbliche e private, delle organizzazioni sindacali.

TITOLO II – SOCI

ART.4) Requisiti degli associati

L’Associazione è offerta a tutti coloro che, interessati alla realizzazione delle finalità di cui al precedente art.2 ed alle attività di cui al precedente art.3, ne condividono lo spirito e gli ideali e sono in grado di concorrere alla loro concreta realizzazione nell’interesse comune dell’Associazione stessa.

Sono associati all'”Associazione Sportiva Dilettantistica P.G.S. SMILE” tutti coloro che, all’atto dell’accoglimento della domanda e aderendo al presente statuto, richiedano la tessera associativa, versando anticipatamente la quota associativa annua.

In caso di domanda di ammissione a socio presentata da minorenni, la stessa dovrà essere controfirmata dall’esercente la potestà parentale. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell’associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell’associato minorenne.

Ai soci sarà garantita l’uniformità di rapporto associativo e modalità associative volte ad assicurare l’effettività del rapporto medesimo senza limiti temporali e con diritto di voto, a condizione che abbiano raggiunto la maggiore età.

Sono istituite tre categorie di associati:

  1. Associati “ordinari”, coloro che versano l’apposita quota associativa, così come deliberato dal Consiglio Direttivo, aderendo nel contempo al presente statuto ed allo svolgimento delle attività associative;
  2. Associati “sostenitori”, coloro che abbiano a versare somme di denaro o a mettere a disposizione dell’associazione, senza corrispettiva prestazione alcuna, beni o servizi di qualsiasi natura, al solo fine di sostenere l’attività che la stessa promuove;
  3. Il Consiglio potrà a suo insindacabile giudizio destinare gratuitamente nuove quote sociali a soggetti che si sono distinti per un particolare attaccamento all’Associazione.

L’appartenenza a una qualsiasi delle categorie di associati previste dal presente statuto attribuisce:

  1. il diritto a partecipare a ogni attività associativa;
  2. il diritto di voto per l’approvazione del rendiconto annuale;
  3. il diritto di voto per l’approvazione delle modificazioni dello Statuto, nonché per l’elezione a ogni carica del medesimo.

Il tutto senza limitazione alcuna.

La qualifica di associato si assume con l’iscrizione nell’apposito libro di cui all’art. 21 del presente statuto, previa ammissione da parte del Consiglio Direttivo.

ART.5) Ammissione degli associati

Quanti desiderassero divenire associati “ordinari” dell’Associazione devono presentare apposita domanda, redatta per iscritto, al Consiglio Direttivo contenente nome, cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale e la dichiarazione di conoscere ed approvare il vigente statuto, nonché di condividere le finalità dell’ente stesso. I minorenni parteciperanno alle attività dell’associazione attraverso la domanda di adesione a socio di almeno un genitore o adulto tutore.

Le domande di iscrizione in qualità di associato “sostenitore” devono essere presentate, per iscritto, direttamente al Presidente del Consiglio Direttivo.

Le domande di iscrizione sono esaminate, ed eventualmente accolte, dal Consiglio Direttivo a maggioranza dei membri in carica. Il Consiglio Direttivo può respingere le domande senza essere tenuto a rendere note le ragioni.

Tutti gli associati sono obbligati a versare le “quote associative annue” e le “somme aggiuntive”, così come deliberato dal Consiglio Direttivo.

La quota o contributo associativo non è mai rivalutabile o rimborsabile.

ART 6) Circolazione delle quote

La quota associativa è intrasferibile. Fanno eccezione i trasferimenti mortis causa.

ART.7) Perdita della qualifica di associato

Gli associati cessano di appartenere all’associazione: per recesso; per decadenza; per esclusione; per radiazione:

  1. il recesso si verifica quando l’associato presenti formale dichiarazione di dimissioni al Consiglio Direttivo. Ha effetto solo dopo l’accettazione del Consiglio stesso;
  2. l’associato è dichiarato decaduto quando non esplica più l’attività per la quale è stato ammesso;
  3. l’associato è escluso quando è inadempiente nel pagamento della quota associativa annuale e delle somme aggiuntive deliberate dal Consiglio stesso;
  4. per radiazione pronunciata dal Consiglio Direttivo, presa a maggioranza dei membri in carica, per gravi motivi o gravi infrazioni allo Statuto o al regolamento, previa contestazione all’interessato del fatto addebitatogli. In caso di cessazione per radiazione il provvedimento sarà comunicato all’interessato con lettera raccomandata.

All’associato decaduto, escluso, recesso o radiato, non spetta il rimborso della quota associativa nè delle somme aggiuntive sia dell’anno in corso che di eventuali periodi precedenti.

TITOLO III – ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE

ART.8) Organi dell’Associazione

Sono organi dell’Associazione:

  • l’Assemblea;
  • il Presidente;
  • il Consiglio Direttivo;
  • il Tesoriere.

ART.9) Partecipazione dell’Assemblea L’Assemblea è l’organo sovrano ed è costituita dagli associati ordinari e sostenitori, i quali hanno tutti i medesimi poteri di intervento e di voto.

Le sue deliberazioni prese in conformità alla legge ed al presente statuto obbligano tutti gli associati anche se non intervenuti o dissenzienti.

Ogni associato ha un solo voto, qualunque sia il valore della quota. Il voto è espresso per alzata di mano o per scheda di votazione.

Hanno diritto a partecipare all’assemblea, sia che deliberi in sede ordinaria che in sede straordinaria, gli associati maggiori di età appartenenti a tutte le categorie individuate nel presente statuto, tutti con il medesimo diritto di voto.

Possono intervenire all’ Assemblea, senza diritto di voto, i Delegati degli Enti Promotori.

ART.10) Convocazione dell’Assemblea

L’Assemblea è convocata per affissione di apposito “Avviso di convocazione”, contenente orario, data, luogo ed ordine del giorno, in bacheca, presso la sede associativa, con almeno un mese di anticipo sulla data fissata, nonché con ogni altra forma di pubblicità che il Consiglio Direttivo ritiene idonea al fine di garantire l’effettività del rapporto associativo.

Con le stesse modalità deve essere inoltre garantito un idoneo regime pubblicitario per le deliberazioni assembleari assunte, per i bilanci e i rendiconti economici e finanziari conseguentemente approvati.

L’Assemblea, ordinaria o straordinaria, è convocata quando ne faccia domanda motivata almeno un terzo degli associati con diritto di voto, presentando uno schema di ordine del giorno.

L’Assemblea straordinaria è altresì convocata quando il Presidente o il Consiglio Direttivo lo ritengano opportuno.

L’assemblea deve comunque essere convocata dal presidente almeno una volta all’anno per l’approvazione del bilancio o rendiconto annuale.

ART.11) Costituzione e deliberazione dell’assemblea

L’Assemblea è ordinaria o straordinaria. Le deliberazioni dell’assemblea sia ordinaria che straordinaria sono prese a maggioranza di voti e con la presenza di almeno la metà degli associati. In seconda convocazione la deliberazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio ed in quelle che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non hanno voto.

Per modificare l’atto costitutivo e lo statuto, anche in seconda convocazione, occorrono la presenza di almeno un terzo degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell’associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

L’assemblea ordinaria è convocata almeno una volta all’anno, entro quattro mesi dalla data di chiusura dell’esercizio, per l’approvazione del rendiconto economico e finanziari. Spettano comunque all’assemblea la nomina del Consiglio Direttivo, la definizione delle direttive generali e delle attività da svolgere nei settori di sua competenza, nonché ogni altra decisione che le compete o che le viene sottoposta, compresa l’approvazione del programma di attività associativa dell’anno.

L’assemblea nell’elezione del Consiglio Direttivo deve ispirarsi a criteri di massima rappresentanza di tutte le attività sportive svolte dall’associazione.

Sono ammessi a partecipare all’assemblea tutti gli associati iscritti nell’apposito libro (di cui allo art. 21). È  ammesso l’intervento per delega, da conferirsi per iscritto ad altro associato.

Il numero massimo di deleghe conferibili al singolo associato ammonta a dieci.

L’assemblea è presieduta dal presidente dell’associazione o, in caso di sua assenza, da persona designata dall’assemblea stessa.

ART.12) Compiti del Presidente

Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo tra uno dei suoi membri e rimane in carica per un triennio e può liberamente essere rieletto.

Il Presidente ha il potere di rappresentanza legale dell’Associazione, presiede il Consiglio, di cui è membro di diritto, e coordina l’attività associativa. Ha, inoltre, il dovere di convocare l’assemblea almeno una volta ogni anno, in occasione dell’approvazione del rendiconto economico e finanziario e per l’eventuale rinnovo delle cariche sociali.

Il Vice Presidente, eletto all’interno del Consiglio Direttivo, sostituisce il Presidente, assumendone i poteri, in caso di sua assenza od impedimento.

ART.13) Compiti del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è l’organo esecutivo che cura tutta l’attività associativa.

È composto da tre a ventuno membri eletti dall’Assemblea tra gli associati, la prima volta all’atto della costituzione e, successivamente, decorso il triennio di vigenza della carica. La votazione è eseguita per alzata di mano o tramite scheda di votazione.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente mediante lettera, o tramite avviso verbale, o comunicazione telefonica almeno cinque giorni prima.

Il Consiglio Direttivo ha poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione e dovrà gestire il patrimonio associativo in conformità agli scopi istituzionali e alla legge.

Il Consiglio Direttivo ha facoltà di nominare tra gli associati, dei soggetti esterni all’ambito consigliare, delegati a svolgere particolari funzioni stabilite di volta in volta dal Consiglio stesso. Il rapporto è gratuito e di volontariato.

Il Consiglio dovrà redigere annualmente, entro quattro mesi dalla data di chiusura dell’esercizio, un rendiconto economico dell’attività svolta nel corso dell’anno precedente.

In tale occasione, sarà presentato anche un piano programmatico relativo all’attività da svolgere nel nuovo anno.

Il Consiglio, in relazione al fabbisogno finanziario a copertura delle attività associative, delibera dell’importo delle quote associative annuali e delle eventuali somme aggiuntive, che potranno essere differenziate in ragione delle diverse attività associative a cui parteciperanno gli associati stessi.

L’importo deliberato delle quote è sottoposto ad approvazione.

Il Consiglio stabilisce, inoltre, la gamma degli eventuali servizi da offrire agli associati e ai soggetti affiliati.

È fatto assoluto divieto ai componenti il Consiglio Direttivo di ricoprire cariche sociali in altre associazioni sportive nell’ambito delle medesime discipline.

Il Consiglio può deliberare quando sono presenti i 2/3 dei suoi componenti; delibera con la maggioranza (metà + uno) dei presenti.

Il Consiglio si riunisce, sempre in una unica convocazione, ogni qual volta il presidente lo ritenga necessario o quando lo richiedano almeno metà dei suoi componenti.

ART.14) Compiti del Tesoriere

Il Tesoriere, eletto all’interno del Consiglio Direttivo, è il depositario dei documenti e delle scritture contabili dell’Associazione. Egli provvede alla rivelazione delle entrate e delle uscite, all’aggiornamento dell’elenco degli associati, provvede a contabilizzare le quote sociali, redige le bozze di rendiconto economico e finanziario e le presenta al Consiglio Direttivo.

TITOLO IV – PATRIMONIO E RISORSE

ART.15) Entrate dell’associazione

Le entrate dell'”Associazione Sportiva Dilettantistica P.G.S. SMILE” sono rappresentate:

  1. dai proventi delle “quote associative” e delle eventuali “somme aggiuntive”;
  2. dai beni mobili ed immobili eventualmente acquisiti con il fondo comune associativo;
  3. da sottoscrizioni, donazioni, contributi e lasciti di enti pubblici, privati, associazioni e associati;
  4. dai proventi derivanti da eventuali occasionali attività commerciali, determinati nei limiti dei costi specifici di diretta imputazione sostenuti per la loro produzione.

ART.16) Divieto di distribuzione degli avanzi di gestione

L’eventuale avanzo di gestione non sarà mai oggetto di distribuzione, direttamente o indirettamente, tra gli associati, a qualsiasi categoria essi appartengono e dovrà essere destinato esclusivamente alle finalità istituzionali e/o di pubblica utilità che il Consiglio Direttivo riterrà più opportune, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla Legge.

ART.17) Gestione del patrimonio

La gestione del patrimonio è affidata al Consiglio Direttivo il quale risponde direttamente della conduzione di ogni attività e dell’impiego del patrimonio associativo nella annuale seduta di approvazione del rendiconto economico e finanziario.

Non è possibile procedere alla distribuzione di fondi aventi natura di patrimonio, ovvero capitale, ovvero Fondo Comune sia direttamente o indirettamente tra gli associati salvo che la distribuzione non sia imposta per effetto esclusivo di disposizioni di Legge.

TITOLO V – DISPOSIZIONI FINALI

ART.18) Sede dell’associazione

L'”Associazione Sportiva Dilettantistica P.G.S. SMILE” ha sede in Formigine in via S. Francesco n. 58.

La sede legale può essere trasferita in altra città solo con delibera dell’assemblea straordinaria. Il Consiglio Direttivo può deliberare lo spostamento della sede sociale all’interno del territorio comunale.

ART.19) Durata dell’associazione

La durata dell’Associazione è prevista fino al 31 Agosto 2051, ma potrà essere prorogata dall’Assemblea riunita in sede straordinaria, ovvero posta in liquidazione anticipatamente per l’impossibilità di perseguire le finalità di cui all’art.3 o le attività di cui all’art. 4.

ART.20) Esercizio sociale

L’inizio e la chiusura di ogni esercizio economico-finanziario sono fissati rispettivamente al 1° Gennaio e al 31 Dicembre di ogni anno.

ART.21) Libri sociali

Per il buon funzionamento dell’associazione sono istituiti e posti in essere, oltre agli eventuali libri e registri obbligatori previsti dalle norme di legge e fiscali, i seguenti libri associativi:

  1. libro degli Associati;
  2. libro dei verbali del Consiglio Direttivo;
  3. libro dei verbali dell’Assemblea degli associati.

Tali libri saranno tenuti costantemente aggiornati dal Tesoriere, secondo le norme e la prassi vigente in materia civilistica.

ART.22) Scioglimento e liquidazione

Lo scioglimento dell’Associazione e la nomina dei liquidatori devono essere deliberati dall’Assemblea a maggioranza assoluta degli associati.

Nell’eventualità che la compagine associativa venisse integralmente a mancare, il Consiglio Direttivo, o i membri superstiti di questo procederanno alla liquidazione dell’associazione.

ln caso di scioglimento, per qualsiasi causa esso intervenga, la devoluzione del patrimonio, sentito l’organismo di controllo di cui all’art.3, comma 190, della Legge n.662/96, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, sarà effettuata ad altra associazione con finalità analoghe o per fini di pubblica utilità, dedotte le eventuali anticipazioni in precedenza eseguite dagli associati.

ART.23) Clausola compromissoria

Qualunque controversia sorgesse in dipendenza della esecuzione o interpretazione del presente statuto e che possa formare oggetto di compromesso, sarà rimessa al giudizio di un arbitro amichevole compositore che giudicherà secondo equità e senza formalità di procedura, dando luogo ad arbitrato irrituale.

L’arbitro sarà scelto di comune accordo dalle parti contendenti; in mancanza di accordo alla nomina dell’arbitro sarà provveduto il Presidente del Tribunale di Modena.

ART.24) Rinvio

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, si applicano le norme di legge, le norme e direttive del C.O.N.I. (vedi delibera CONI n.1273 del 15/7/2004) nonché le disposizioni vigenti contenute nello Statuto e nei Regolamenti delle Federazioni e degli enti sportivi cui l’associazione è affiliata.